Entro il 18.03.2024 (perché il 16 cade di sabato) le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali per l’annualità 2024. I soggetti obbligati sono:
società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento);
enti commerciali pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Ai fini dell’adempimento, è opportuno tenere in considerazione che sono tenute al versamento della tassa anche le società inattive. I soggetti esonerati sono:
società cooperative o di mutua assicurazione;
consorzi che non assumono la forma di società consortile;
società di capitali dichiarate fallite;
società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva (a condizione che il relativo atto costitutivo rispetti le condizioni previste dalla L. 289/2002).
Il versamento può essere effettuato tramite modello F24 indicando quale codice tributo “7085” e quale anno di riferimento il 2024, eccezion fatta per il primo versamento per le società neo costituite che devono pagare la prima tassa di vidimazione dei libri attraverso bollettino postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali. Il bollettino va versato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento. Nella sezione del bollettino postale dovrà essere inserita la denominazione sociale della società, il codice fiscale, l’anno e l’indirizzo. L’importo della tassa è fissato in misura fissa e dipende dal valore del capitale sociale risultante al 1.01 dell’anno per il quale si effettua il versamento:
309,87 euro se il capitale sociale è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
516,46 euro se il capitale sociale è maggiore a 516.456,90 euro.
Questa tassa è deducibile ai fini Irap e Ires e può essere compensata con eventuali crediti disponibili. Nel caso non si versasse nei tempi stabiliti, occorrerà effettuare un ravvedimento anomalo, poiché non avviene soltanto attraverso modello F24, ma prevede un calcolo degli interessi da versare attraverso modelli F24 e un calcolo delle sanzioni da versare attraverso modello F23. Gli interessi vengono calcolati come di consueto considerando i giorni dal termine corretto al giorno del versamento. L’importo degli interessi viene aggiunto direttamente al codice tributo dalla tassa di vidimazione, ossia al 7085 e viene versato tramite modello F24. Discorso differente invece è il calcolo della sanzione. Viene prevista una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della tassa (ex art. 9, c. 1 D.P.R. 641/1972 e art. 8 D.Lgs. 473/1997) che se versata avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso scende a:
0,1% per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° (1% di 1/10);
1,5% (15% di 1/10) se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
1,67% (15% di 1/9) se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dalla scadenza;
3,75% (30% di 1/8) se il versamento viene effettuato entro 1 anno dalla scadenza;
4,29% (30% di 1/7) se il versamento viene effettuato entro 2 anni dalla scadenza;
5% (30% di 1/6) se il versamento viene effettuato entro il termine di accertamento.
Il versamento è da effettuare in banca o in posta o presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, soltanto attraverso Modello F23 dove indicare nel campo 6 “Ufficio o Ente”: RCC, ossia l’Ufficio Unico delle Entrate di Roma, poi nel campo 9 la causale SZ, ossia sanzioni pecuniarie in materia di imposte dirette e indirette, nel campo “anno” l’anno 2024 e quale codice tributo: “678T”.