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News del 13.03.2025 – fonte: EUTEKNE
L’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali riguarda le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Su questo presupposto, l’obbligo di stipula delle polizze in commento riguarda:
gli imprenditori commerciali, piccoli e non;
gli artigiani;
le società di persone;
le società di capitali;
le società soggette alla legge italiana ex art. 25 della L. 218/95;
i consorzi e le società consortili;
gli enti pubblici economici;
i gruppi europei di interesse economico (GEIE);
le reti di imprese con soggettività giuridica;
le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento ed anche quelli che vi sono soggetti;
le imprese sociali e le società di mutuo soccorso;
le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up.
Le polizze che le imprese suddette devono stipulare sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1, sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3) c.c., vale a dire:
terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali.
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