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Il Sole 24Ore 22.01.2024 p. 19
• L’art. 1, c. 64, lett. a), n. 2 L. 213/2023 ha modificato gli artt. 67 e 68 del D.P.R. 917/1986 al fine di disciplinare tassazione delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili che abbiano beneficiato del superbonus, prevedendo che siano tassate quali redditi diversi, indipendentemente dal periodo di possesso nel quale il cedente abbia eseguito gli interventi
agevolati.
• Nel caso in cui il contribuente abbia fruito del superbonus del 110% ed effettuato la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, le spese agevolate, agli effetti della determinazione dei costi inerenti all’immobile ceduto non rilevano nel computo se gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni. Al contrario, devono essere considerate nel caso in cui al momento della cessione siano trascorsi più di 5 anni dalla conclusione dei lavori, nella misura del 50%.