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Effetti derivanti dall’adesione al CPB – Nei confronti di chi aderisce al CPB non possono essere effettuati gli accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973 (analitici, analitici-induttivi e induttivi “puri”), salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB. Inoltre, sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto Isa (compresi quelli Iva ex art. 9-bis, c.11 D.L. 50/2017):
– esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
– esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia dei rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
– esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (ex art. 30 L. 23.12.1994, n. 724);
– esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (ex art. 39, c. 1, lett. d, secondo periodo D.P.R. 600/1973 e art. 54 D.P.R. 633/1972);
– anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e dell’Iva;
– esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Determinazione degli acconti – Per il 1° periodo d’imposta di adesione al concordato:
– se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cd “metodo storico”), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto
previsto dagli artt. 15 e 16 decreto CPB;
– se l’acconto dell’Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cd “metodo storico”), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’art. 17 decreto CPB;
– se l’acconto è definito sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cd “metodo previsionale”), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuta in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
La disposizione prevede che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico, sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto. In caso di adesione da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione dovrà essere versata pro quota dai singoli soci o associati.
Con la risoluzione n. 48/E/2024 sono stati istituiti i codici tributo per i versamenti dovuti.
Regime facoltativo d’imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato – Il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, di associare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’ impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccedente il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie secondo la seguente gradazione:
– con punteggio Isa ottenuto nel periodo d’imposta pari o superiore a 8 – 10%;
– con punteggio Isa ottenuto nel periodo d’imposta pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 – 12%;
– con punteggio Isa ottenuto nel periodo d’imposta inferiore al 6 – 15%.
Nella circolare del 18/E/2024 è stato sottolineato che, per le persone fisiche che aderiscono al CPB, la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva non rileva nella base di calcolo delle aliquote progressive sul reddito tassato ordinariamente.