COMPENSAZIONI IN F24 CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE GENERALIZZATE
A decorrere dal 1.07.2024, la compensazione anche solo parziale dei crediti avviene esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, compresa quella relativa all’Inps e all’Inail.
Dal 1.07.2024 vi è l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail. La disposizione è contenuta nell’art. 1 della legge di Bilancio 2024 ed è stata illustrata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 18.06.2024, n. 16/E.
Prima della variazione, l’art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevedeva che la compensazione potesse avvenire:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale fosse di importo pari a zero (cosiddetti “modelli F24 a saldo zero”);
anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale fosse di importo positivo.
Per effetto delle modifiche apportate, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1.07.2024, devono essere eseguiti “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”. Vi è un’estensione, pertanto, dell’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo. L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”.