La soglia degli aiuti de minimis passa a 300.000 euro dal 2024
Ratio Quotidiano del 03.02.2024
Il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13.12.2023 interviene sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, la Commissione UE ha ritenuto opportuno aumentare a 300.000 euro il massimale che un’unica impresa può ricevere nell’arco di 3 anni da uno Stato membro (in precedenza, la soglia era fissata a 200.000 euro). Con il Regolamento (UE) 2023/2831, in vigore dal 1.01.2024 ed applicabile fino al 31.12.2030, viene previsto anche un elenco di criteri per stabilire quando due o più imprese nello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica.
Rientrano nella definizione di impresa unica tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti precedenti per il tramite di una o più imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica. Il Regolamento si applica agli aiuti destinati alle imprese di qualsiasi settore, a eccezione degli aiuti alle seguenti categorie di imprese:
operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo/quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente/interamente trasferito a produttori primari;
attività connesse all’esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’esportazione;
subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
Con riferimento al triennio di monitoraggio, infine, il periodo va considerato su base mobile; per ogni nuova concessione, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei 3 anni precedenti. Si ricorda che l’aiuto si considera concesso nel momento in cui all’impresa viene accordato, in base al regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere l’aiuto stesso, indipendentemente dalla data di erogazione della sovvenzione all’impresa.