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News del 11.12.2024
La fattura elettronica Sdi (Sistema di interscambio) sarà vietata ai sanitari anche per i primi tre mesi del 2025, in attesa di un adeguamento alle norme privacy che consenta di concentrare nel sistema dell’agenzia delle Entrate anche le fatture per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Dal 1° gennaio 2025 troverebbe applicazione anche per il settore sanitario l’obbligo di utilizzare lo Sdi; ma l’infrastruttura delle Entrate non ha ancora completato il recepimento delle
prescrizioni del Garante e non sarebbe, quindi, conforme al Gdpr alimentare l’attuale sistema di interscambio con fatture contenenti dati sanitari.
Di qui il nuovo slittamento.
Il fatto che il Governo, per la prima volta, si sia limitato a una proroga di soli tre mesi (salve
eventuali modifiche nell’iter parlamentare) fa pensare che il regime speciale delle fatture sanitarie sia vicino al definitivo pensionamento, per confluire nel flusso delle e-fatture B2C ordinarie.
Per i primi tre mesi del 2025 (o per il maggior periodo che il parlamento decidesse) resterà in
vigore il regime attuale, con l’espresso divieto di emettere fattura Sdi per tutte le prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche: non solo per chi è tenuto all’invio alla
precompilata attraverso il sistema Ts, ma per qualunque operatore sanitario, visto l’articolo 9-bis Dl 135/2018 ha incluso nel divieto chiunque eroghi prestazioni sanitarie, a prescindere dall’obbligo di invio alla precompilata, come accade per ortopedie e sanitarie in forma societaria.
Al cliente la fattura può essere rilasciata cartacea, oppure inviata in un qualunque formato elettronico che non transiti dallo Sdi (ad esempio Pdf o Tif vie email o scaricabile da link, tramite app o su area riservata del sito), purché siano garantite sicurezza e riservatezza: i file allegati devono essere protetti da password e l’accesso a link, app o archivi online/cloud deve essere basato su credenziali sicure.
Resta l’obbligo, già in vigore per tutti i sanitari, di emettere la normale e-fattura tramite Sdi se il
committente non è una persona fisica (fattura B2B e B2G: si veda l’interpello 78/2019). Dalla e-fattura trasmessa allo Sdi non debbono però mai emergere dati personali sensibili dei pazienti.