Contattaci per richiedere informazioni.
Tratto da IlSole24Ore del 03.10.24
La prima data chiave è il 26 settembre: da qui in poi le asseverazioni di super ecobonus dovranno contenere una nuova sezione. Poi, c’è il 1° ottobre: per i Sal di super sismabonus approvati entro questa data andrà effettuato un invio dei dati entro fine mese. Senza dimenticare il 30 marzo scorso: chi ha presentato la Cilas da questo giorno in poi rischia di perdere le agevolazioni se non effettua la trasmissione dei dati relativi alle spese 2024 e 2025. Sono scadenze molto affollate quelle che riguardano la nuova comunicazione antifrode in materia di superbonus, disciplinata dal Dpcm 17 settembre del 2024. Il decreto, che rende operativo il nuovo adempimento, è stato pubblicato sul sito di Palazzo Chigi il 26 settembre. Ed è, così, entrato immediatamente in vigore. Con un effetto tagliola sulle asseverazioni in materia di super ecobonus. Quelle inviate all’Enea dal 26 settembre in poi dovranno contenere la nuova sezione (allegata al provvedimento) che fornisce informazioni sulle spese 2024 e 2025, i dati catastali dell’immobile e la percentuale di detrazione ottenuta per i diversi lavori. Contemporaneamente, è stata già attivata sul Portale nazionale delle classificazione sismiche la nuova sezione che consente di inviare i dati sulle spese 2024 e 2025, stavolta in materia di super sismabonus. La comunicazione dovrà essere effettuata dai professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori. Possono accedere al portale ingegneri, architetti, periti industriali e geometri. L’ambito di applicazione della novità è piuttosto articolato. In generale, sono coinvolti tutti i lavori in corso al 31 dicembre 2023 che proseguano nel 2024 e tutti i lavori avviati nel 2024. Se, però, per il super ecobonus la comunicazione andrà inserita solo nelle nuove asseverazioni, per il super sismabonus non viene operata questa distinzione. Quindi, come spiega il Dpcm, entro la fine di ottobre dovranno essere comunicate tutte le informazioni relative a tutti i Sal approvati entro il 1° ottobre che ricadano nell’obbligo. Per i Sal successivi ci saranno 30 giorni «a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del Sal». La procedura per la parte sisma è leggermente più complessa. Se ne dovranno occupare i professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori dell’intervento. Il primo compilerà una scheda nella quale individua i dati catastali degli immobili e fornisce la prima stima economica dei lavori. Il direttore lavori, in corrispondenza dell’emissione del Sal, aggiorna il resoconto delle spese sostenute e previste e inserisce i dati finanziari dell’intervento sulle spese sostenute e su quelle previste nel 2024 e nel 2025. C’è, poi, una terza parte, a carico del collaudatore, ancora non attiva: dovrà confermare gli identificativi catastali degli immobili oggetto di intervento e asseverare la riduzione del rischio sismico. Il mancato invio di questa comunicazione potrà avere conseguenze gravi o, in qualche caso, addirittura disastrose. L’ipotesi migliore è una multa da 10mila euro, che scatta per chi non invia i dati ma ha presentato la Cilas entro il 29 marzo scorso. Chi, invece, ha presentato la Cilas dal 30 marzo in poi (data di entrata in vigore del provvedimento che istituisce la comunicazione) rischia il colpo più duro: la mancata comunicazione dei dati nei termini previsti dalla legge può portare alla perdita completa delle agevolazioni fiscali.