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L’invio telematico della Certificazione Unica oltre i termini ordinari è ravvedibile, così come l’invio di una nuova certificazione corretta in caso di errore: questa è una delle novità contenute nella circolare dell’Agenzia Entrate del 31 maggio 2024 n. 12, che supera espressamente un precedente orientamento di prassi.
La tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, o l’invio di nuove certificazioni per correggere quelle errate, comporta infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione:
– senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97;
– con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
Tuttavia, se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (la sanzione di 100 euro è quindi ridotta a 33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro.
Secondo la precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015 n. 6, § 2.6, il ravvedimento operoso si riteneva in questi casi non ammissibile in quanto “la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (7 marzo [ora 16 marzo, ndr]) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile (ora 30 aprile, ndr), non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”.
Tuttavia, questo chiarimento poteva dirsi superato già dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2022 n. 22, in base alla quale il ravvedimento è possibile per le violazioni riguardanti la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. Poteva infatti dedursene che se era possibile ravvedersi in ordine a violazioni riferite all’invio di dati al Sistema TS, anch’essi funzionali ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la stessa considerazione poteva espletarsi in ordine alla trasmissione delle Certificazioni Uniche.
Con la circ. n. 12/2024 l’Agenzia delle Entrate stabilisce ora espressamente che “è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti”. Sicché, se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia delle Entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
La regolarizzazione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 delle Certificazioni Uniche potrà avvenire senza limitazioni temporali, sempreché non vi sia l’atto di contestazione della sanzione ex art. 16 del DLgs. 472/97 ed entro la notifica del medesimo. Si consideri, peraltro, che in tale ipotesi e in caso di violazioni plurime, non opera il cumulo giuridico (art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98).
Esemplificando, nel sistema attualmente in vigore se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione di 100 euro è ridotta a un terzo, quindi a 33,33 euro (100/3), con un massimo di 20.000 euro. Ai fini del ravvedimento, sull’importo ordinariamente ridotto a un terzo operano, poi, le riduzioni della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo ex art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, quindi se il ravvedimento viene posto in essere:
– entro 90 giorni dalla violazione, si applica la sanzione ridotta a 1/9, pari a 3,70 euro (33,33/9) per ogni Certificazione;
– oltre 90 giorni dalla violazione ma entro il termine di presentazione del modello 770, si applica la sanzione ridotta a 1/8, pari a 4,17 euro (33,33/8) per ogni Certificazione;
– entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/7, pari a 4,76 euro (33,33/7) per ogni Certificazione;
– oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/6, pari a 5,56 euro (33,33/6) per ogni Certificazione;
– dopo la consegna del PVC, si applica la sanzione ridotta a 1/5, pari a 6,67 euro (33,33/5) per ogni Certificazione.
Naturalmente, se la Certificazione Unica è trasmessa decorsi i 60 giorni dal termine, ai fini del ravvedimento occorre presentare la CU omessa (o ripresentarla emendata degli errori) e pagare la sanzione “piena” di 100 euro ridotta da 1/9 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento.
Rammentiamo che le percentuali di riduzione delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso saranno modificate dal prossimo DLgs. di riforma delle sanzioni (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024), a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Non essendoci il recupero d’imposta non è necessario pagare interessi, in base all’art. 2 del DLgs. 472/97.