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In arrivo da parte dell’agenzia delle Entrate le comunicazioni tese a promuovere la correzione spontanea sugli aiuti di Stato e aiuti in regime “de minimis” che non sono stati indicati correttamente nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d’imposta 2020, di cui è stata rifiutata l’iscrizione nei Registri aiuti di Stato dei vari settori (Rna, Sian e Sipa). Lo prevede il provvedimento 2024/221010 diffuso ieri dall’Agenzia, il quale individua due diverse modalità di messa a disposizione del contribuente delle informazioni utili:
• invio alla casella Pec, per i soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (articolo 6-bis del Codice dell’amministrazione digitale);
• invio per posta ordinaria nei casi di assenza di indirizzo Pec, o di mancato recapito.
In entrambi i casi, i medesimi dati sono consultabili dall’interessato nel proprio cassetto fiscale, nella sezione «L’Agenzia scrive – Comunicazioni relative all’invito alla compliance».
Se l’anomalia che ha impedito la registrazione del beneficio è imputabile a errori di compilazione dei campi «Codice attività ATECO», «Settore», «Codice Regione», «Codice Comune», «Dimensione impresa» e «Tipologia costi» del prospetto «Aiuti di Stato» della dichiarazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. Si ritiene che, in questo caso, la sanzione applicabile (su cui si può esercitare il ravvedimento operoso) sia quella dell’articolo 8 del Dlgs 471/1997, vale a dire da 250 a 2.000 euro (così la risoluzione n. 26/E/2021). Ove l’anomalia sia dovuta ad altre cause, secondo il provvedimento «il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi» e ravvedendo la relativa sanzione, che però non si sa bene quale sia, atteso che con la risposta n. 5-06180 ad interrogazione parlamentare del 23 giugno 2021 è stato affermato che «la mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio)», per cui, al massimo, si può immaginare la stessa sanzione formale di cui sopra. Il punto andrebbe comunque chiarito, anche in relazione alla miriade di aiuti fruiti dalle imprese nel periodo Covid non sempre di chiara attribuzione in ambito Aiuti di Stato e con complesse correlazioni tra dichiarazione e comunicazione straordinaria Temporary framework di cui al provvedimento del 27 aprile 2022.
La restituzione del beneficio è prevista dall’articolo 17, comma 2, del decreto 115/2017, secondo cui «l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale». In ogni caso, con le modalità indicate nella comunicazione, il contribuente (anche tramite intermediario abilitato) può richiedere informazioni ovvero segnalare all’agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.