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Il Sole – 24 Ore del 26.1.2024, p. 34
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sulle modalità di calcolo, versamento e relative tempistiche dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Rispetto alla precedente versione rilasciata a marzo 2023, l’Amministrazione finanziaria precisa come, in caso di slittamento del versamento dell’imposta dovuta per il I e il II trimestre, complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, i codici tributo da utilizzare alle scadenze del 30 settembre e del 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri di riferimento.
Per gli anni bisestili, il versamento per il IV trimestre dell’anno precedente può essere eseguito entro il 29 febbraio.
L’assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche deve essere realizzato elettronicamente, ai sensi dell’art. 6 del DM 17.6.2014.
Gli Autori precisano che occorre riportare l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica, valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record.
Con cadenza periodica, l’importo complessivo dell’imposta deve essere versato mediante presentazione del modello F24.
L’imposta viene calcolata e versata per trimestre; entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre vengono pubblicati, all’interno del portale Fatture e corrispettivi, i due elenchi A e B e il soggetto passivo può integrare l’elenco B entro la fine del mese successivo al trimestre.